Statuto dell’Associazione Docenti Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche (ADRITELF)

Denominazione – Sede

Articolo 1

È costituita l’Associazione Docenti Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche e di discipline affini (in sigla A.D.R.I.T.E.L.F. e in inglese Italian Association of Pharmaceutical Technology and Law), con sede legale in Piazzale Aldo Moro, Roma, di seguito Associazione.

L’Associazione potrà tenere assemblee e riunioni periodiche presso qualsiasi località e sede.

 

Scopi dell’Associazione

Articolo 2

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) stimolare la ricerca scientifica nel settore delle tecnologie farmaceutiche e delle discipline affini; stimolare lo studio della legislazione farmaceutica e della farmacoeconomia;

b) promuovere il coordinamento dei programmi di insegnamento nelle varie sedi universitarie;

c) favorire la collaborazione tra i docenti e i ricercatori delle varie discipline che studiano la realizzazione del prodotto farmaceutico, cosmetico e, in genere, aventi valenza sanitaria o salutistica;

d) collaborare con gli Organi dello Stato e delle Regioni e con gli Ordini professionali per le questioni scientifiche di interesse generale riguardanti il settore tecnologico farmaceutico e quello legislativo sanitario;

e) promuovere iniziative scientifiche e culturali;

f) collaborare con Enti, Fondazioni, Istituti internazionali ed associazioni nazionali e locali che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli contemplati nel presente Statuto;

g) raccogliere i fondi necessari per conseguire gli scopi associativi.

Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione potrà:

a) pubblicare un periodico nel quale siano raccolti gli atti ufficiali dell’Associazione e i contributi scientifici, o pubblicare su un periodico di categoria le suddette raccolte;

b) mantenere i rapporti con Associazioni nazionali ed estere affini;

c) contribuire all’aggiornamento culturale dei laureati in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e discipline affini;

d) indire convegni periodici;

e) conferire premi e borse di studio;

f) svolgere tutte le attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi stessi.

 

Associati

Articolo 3

Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati i docenti e i ricercatori del settore inerente alla tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e discipline chimico-farmaceutiche affini, Farmacisti, Chimici e Tecnologi Farmaceutici, Chimici e tutti coloro che siano interessati allo studio ed alla diffusione delle discipline sopra menzionate.

L’Associato, di qualsiasi categoria professionale, si impegna ad accettare e a rispettare le norme del presente Statuto.

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

a) ASSOCIATO ORDINARIO

Sono Associati ordinari tutti coloro che svolgono attività didattica o scientifica nel campo tecnologico farmaceutico, della farmacoeconomia, della legislazione farmaceutica e nelle discipline affini. Per accedere all’Associazione il candidato deve presentare domanda di ammissione al Presidente, firmata da un Associato Ordinario, ed ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo. Gli Associati Ordinari devono versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

b) ASSOCIATO JUNIOR

Possono essere Associati junior i neo-laureati o laureati che intendano svolgere attività di ricerca nel campo tecnologico farmaceutico, della farmacoeconomia, in campo legislativo farmaceutico e nelle discipline affini, ma che non rientrino nel personale strutturato di Università o altri enti pubblici e privati (lavoratori dipendenti con un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato) e che non siano titolari di Farmacia. Per accedere all’Associazione il candidato deve presentare domanda di ammissione al Presidente, firmata da un Associato Ordinario ed ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo. Tuttavia, l’Associato Junior non ha l’obbligo del versamento della quota associativa per il primo anno. L’Associato Junior, nel corso del primo anno di iscrizione, pur avendo facoltà di partecipare e intervenire alle assemblee degli Associati, non ha diritto di voto. Trascorso un anno l’Associato Junior può mantenere l’iscrizione come associato Junior previo pagamento di una quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

c) ASSOCIATO ONORARIO

Sono Associati onorari tutti coloro che abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo della ricerca scientifica nel settore della tecnologia farmaceutica e della legislazione farmaceutica e discipline affini.

La nomina ad Associato Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. L’Associato Onorario, pur avendo facoltà di partecipare ed intervenire alle assemblee degli Associati, non ha diritto di voto.

d) ASSOCIATO SOSTENITORE

Possono essere Associati Sostenitori: Associazioni, Enti sia pubblici che privati, Fondazioni che hanno scopi affini o analoghi all’Associazione. L’Associato Sostenitore è tenuto al pagamento della quota associativa annua, ha facoltà di partecipare ed intervenire alle assemblee degli Associati ed ha diritto di esprimere un singolo voto.

Le quota associativa per l’associato sostenitore è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa e la partecipazione all’Associazione non sono trasferibili per atto tra vivi.

 

Norme di comportamento

Articolo 4

I rapporti tra gli Associati devono essere improntati a principi di professionalità, collegialità, etica e rispetto reciproco.

 

Struttura organizzativa

Articolo 5    

Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice-Presidente;

e) il Tesoriere;

f) il Segretario;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono non retribuite.

 

Assemblea degli Associati

Articolo 6

L’Assemblea degli Associati è formata da tutti gli associati, così come già definiti al precedente Art. 5. Le decisioni sono prese in conformità della legge e dello Statuto e, tali decisioni, sono vincolanti per tutti gli Associati. L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. All’Assemblea possono partecipare tutti gli Associati. Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari, gli Associati Junior dal secondo anno di iscrizione, gli Associati Sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

DELEGHE: Ogni Associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Associato con delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

E’ convocata in via ordinaria una volta all’anno, per deliberare: sul conto consuntivo dell’anno precedente e su quello preventivo, sul programma di attività predisposto dal Presidente, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo e degli Associati. E’ convocata in via straordinaria ogni qual volta

il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati. L’avviso di convocazione deve essere inviato agli Associati almeno trenta giorni prima dell’assemblea e nell’avviso devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea è costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà degli Associati e delibera col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. L’avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione, dopo almeno ventiquattro ore dalla prima, nella quale l’assemblea è costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati, purché non inferiore a quello dei Consiglieri in carica. Sono previsti i medesimi quorum in caso di Assemblea Straordinaria.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario.

Le modificazioni al presente Statuto sono adottate dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli Associati iscritti; delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Consiglio Direttivo

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, eletti a votazione segreta dall’Assemblea degli Associati. I membri restano in carica tre anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi ovvero dietro richiesta dei due terzi dei suoi componenti. Il Presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno, convoca il Consiglio. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche con modalità telematiche.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti con delibera del Consiglio; i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle votazioni, seguono immediatamente i membri eletti. Per la validità delle delibere, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha il potere di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare ha i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la predisposizione dei conti consuntivo e preventivo con relativo programma di attività, nonché la Facoltà di proporre all’Assemblea l’approvazione di un regolamento interno, ove lo ritenga necessario ed opportuno. Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà redigersi apposito verbale firmato dal Presi- dente e dal Segretario.

 

Presidente

Articolo 8

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, ed è assistito dal Segretario.

 

Vice-Presidente

Articolo 9

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, legittimo impedimento, o espressa delega.

 

Segretario

Articolo 10

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, redige il verbale delle riunioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell’Associazione. In caso di assenza in occasione di una riunione del Consiglio Direttivo o di un’Assemblea degli Associati, il Presidente delega ad un altro consigliere la funzione di segretario. Il Segretario è responsabile della tenuta e conservazione dei verbali.

 

Tesoriere

Articolo 11

Il Tesoriere è responsabile della tenuta e conservazione degli atti concernenti l’amministrazione contabile dell’Associazione; segue inoltre i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.

 

Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 12

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da cinque membri di cui tre effettivi, eletti a votazione segreta ogni tre anni dall’Assemblea degli Associati e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale. I Revisori dei conti eleggono nel proprio seno il Presidente e possono partecipare, con voto consuntivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

 

Collegio dei Probiviri

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni, dall’Assemblea degli associati e rieleggibili per due mandati consecutivi. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme del presente Statuto, di dirimere eventuali controversie tra i singoli Associati, nonché di esprimere parere in merito ad eventuali provvedimenti da applicare nei confronti degli Associati inadempienti. I Probiviri eleggono nel proprio seno il Presidente.

 

Finanze e patrimonio

Articolo 14

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi straordinari degli associati

c) contributi da parte di singoli, Associazioni, Istituzioni

che, condividendo i fini dell’Associazione, vogliono contribuire alla sua attività;

d) contributi derivanti da Leggi Regionali, Nazionali, Comunitarie;

e) gli avanzi derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad esse;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il patrimonio è costituito da:

a) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;

L’uso delle entrate e del patrimonio è deciso dal Consiglio Direttivo e demandato nella sua amministrazione al Tesoriere.

L‘esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione non persegue scopi di lucro, per cui la gestione è finalizzata al pareggio tra oneri ed entrate; eventuali eccedenze attive sono destinate esclusivamente a potenziare e sostenere le attività associative. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

 

Perdita della qualità di associato

Articolo 15

La qualità di associato si perde

a) per dimissione, tramite comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Le dimissioni hanno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

b) per mancato pagamento della quota associativa entro il termine di scadenza;

c) per radiazione dall’Associazione (con decorrenza immediata) stabilita dal Consiglio Direttivo, qualora l’Associato abbia un comportamento che contrasti con le finalità dell’Associazione, o violi le norme fissate nello Statuto, o nel caso in cui la cui condotta sia censurabile civilmente o moralmente.

 

Controversie

Articolo 16

Per risolvere le controversie tra gli Associati e l’Associazione, o i suoi organismi, il Consiglio Direttivo si avvale del Collegio dei Probiviri eletto con le modalità e funzioni di cui al precedente articolo 13 del presente Statuto.

 

Durata

Articolo 17

L’Associazione può essere sciolta in ogni tempo su deliberazione dell’Assemblea straordinaria, con le stesse modalità previste per la modifica di Statuto, per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per riduzione degli Associati a meno di tre L’Assemblea provvede alla nomina di uno

o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. I beni che eventualmente residuino una volta esaurita la fase della liquidazione sono interamente devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge23/12/1996 n. 662.

 

Rinvio alle norme generali

Nella vigenza della divisione di Tecnologia Farmaceutica all’interno della Società Chimica Italiana – SCI – gli aderenti a tale divisone sono automaticamente iscritti ad ADRITELF, salvo esplicita dichiarazione contraria. Nello stesso periodo, il Consiglio Direttivo coincide con quello della Divisione, con l’esclusione del Past-President ma integrato dal primo dei non eletti cooptato nel Consiglio della Divisione.

 

Articolo 18

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme generali del diritto che regolano la materia e le particolari Leggi che disciplinano l’attività delle organizzazioni aventi finalità di beneficienza e di assistenza pubblica.

Questo Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci A.D.R.I.T.E.L.F. in data 28 settembre 2017, in Pula, con atto del notaio Dottoressa Carla Caboni.

Anna Maria Fadda

Dott.ssa Carla Caboni, Notaio